La normativa straniera
Sia i principi Unidroit, sia la convenzione di Vienna del 1980 sui contratti di compravendita internazionale non contengono alcuna specifica menzione della descritta responsabilità precontrattuale.
La convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali si limita a prevedere il principio di buona fede e correttezza nelle trattative.
Lo stesso principio è sostanzialmente invalso negli ordinamenti e nell'interpretazione giurisprudenziale della maggior parte dei paesi europei, i quali però conoscono significative oscillazioni nel prevedere la risarcibilità del danno derivante da ingiustificata rottura delle trattative.
In questo quadro di relativa incertezza, è sempre più diffuso tra gli operatori internazionali l'utilizzo di strumenti negoziali volti a disciplinare lo svolgimento delle trattative, in modo da tutelarsi a priori nei confronti del rischio di subire o di effettuare una ingiustificata rottura delle negoziazioni, con conseguente diritto o responsabilità risarcitoria.
La convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali si limita a prevedere il principio di buona fede e correttezza nelle trattative.
Lo stesso principio è sostanzialmente invalso negli ordinamenti e nell'interpretazione giurisprudenziale della maggior parte dei paesi europei, i quali però conoscono significative oscillazioni nel prevedere la risarcibilità del danno derivante da ingiustificata rottura delle trattative.
In questo quadro di relativa incertezza, è sempre più diffuso tra gli operatori internazionali l'utilizzo di strumenti negoziali volti a disciplinare lo svolgimento delle trattative, in modo da tutelarsi a priori nei confronti del rischio di subire o di effettuare una ingiustificata rottura delle negoziazioni, con conseguente diritto o responsabilità risarcitoria.