La normativa italiana
Nell'ordinamento italiano, tale responsabilità si basa sull'art. 1337 c.c., secondo cui le Parti, nello svolgimento delle trattative e della formazione del contratto, hanno l'obbligo di comportarsi secondo buona fede, e cioè avendo cura di non pregiudicare con comportamenti arbitrari e ingiustificati l'interesse che spinge l'altra Parte ad intraprendere la trattativa.
È il caso della ingiustificata rottura di trattative, eventualmente aggravata dal fatto che una parte fosse consapevole dell'urgenza con la quale l'altra parte sa poneva in Trattativa o da simili circostanze.
In tali casi, può sorgere i capo alla parte pregiudicata un diritto risarcitorio, relativo ad esempio al rimborso delle spese inutilmente sostenute per la trattativa (spese di viaggio, costi di negoziazione anche per professionisti, etc.), alle occasioni perdute, etc.
Il problema ha un profilo duplice. Da un lato, l'impresa italiana danneggiata dal comportamento della controparte straniera vorrà verificare se l'ingiustificata rottura delle trattative le dia un diritto risarcitorio.
D'altro canto, la stessa impresa italiana dovrà evitare che un suo futuro ed eventuale diniego di conclusione del contratto possa determinare una responsabilità precontrattuale nei confronti della controparte straniera.
È il caso della ingiustificata rottura di trattative, eventualmente aggravata dal fatto che una parte fosse consapevole dell'urgenza con la quale l'altra parte sa poneva in Trattativa o da simili circostanze.
In tali casi, può sorgere i capo alla parte pregiudicata un diritto risarcitorio, relativo ad esempio al rimborso delle spese inutilmente sostenute per la trattativa (spese di viaggio, costi di negoziazione anche per professionisti, etc.), alle occasioni perdute, etc.
Il problema ha un profilo duplice. Da un lato, l'impresa italiana danneggiata dal comportamento della controparte straniera vorrà verificare se l'ingiustificata rottura delle trattative le dia un diritto risarcitorio.
D'altro canto, la stessa impresa italiana dovrà evitare che un suo futuro ed eventuale diniego di conclusione del contratto possa determinare una responsabilità precontrattuale nei confronti della controparte straniera.