La legge “Sulla registrazione statale dei soggetti giuridici e degli imprenditori individuali” (adottata dalla Duma e firmata dal Presidente l’8 agosto 2001 ed entrata in vigore il 01.07.02) stabilisce un’unica procedura di registrazione valida per tutte le forme societarie di cui al p. 10, ad esclusione delle banche. La nuova legge stabilisce la stesura di un unico Registro per la registrazione statale a cura del Servizio federale tributario (FNS RF).
Il termine previsto dalla legge per la registrazione statale delle società è pari a 5 giorni lavorativi dal momento della presentazione all’ente competente della richiesta accompagnata da tutta la documentazione necessaria.
Per quanto concerne la presentazione della documentazione all’ente competente, la legislazione stabilisce che quest’ultima potrebbe essere consegnata a mano ovvero spedita via posta. A fronte della presentazione della documentazione l’organo registrante rilascia apposita ricevuta.
La legislazione definisce quale persona avente i poteri di sottoscrivere la domanda di iscrizione nel registro delle imprese davanti al notaio russo:
- il socio fondatore della società da registrarsi all’atto di costituzione (persona fisica);
- il legale rappresentante di uno dei soci fondatori (i poteri del quale devono essere comprovati con l’esibizione del relativo verbale apostillato dell’organo competente ovvero della visura camerale, apostillata anch’essa);
- altra persona, che agisce in base al potere stabilito dalla legge federale ovvero dall’atto di un ente statale incaricato a tal fine, ovvero dall’atto di ente di autonomia locale.
La legislazione prevede i seguenti motivi di rigetto della domanda di registrazione di una nuova società:
- l’incompleta presentazione dei documenti necessari;
- la presentazione della richiesta di registrazione presso un ufficio non competente;
- il socio della società costituenda è in stato di liquidazione;
- la società viene costituita a seguito della riorganizzazione del socio in stato di liquidazione.
La società risulta costituita all’atto di iscrizione presso il Registro unico delle persone giuridiche. Entro 1 (un) giorno lavorativo dall’iscrizione l’ente registrante rilascia personalmente alla persona autorizzata a sottoscrivere la domanda di iscrizione al registro ovvero invia via posta all’indirizzo postale dello stesso (ovvero all’indirizzo della sede legale della società) il certificato di registrazione statale, certificato di iscrizione presso l’ispettorato fiscale, nonché la documentazione costitutiva asseverata con il timbro dell’ente competente per la registrazione.