Fatturazione per estero
Artt. 8 e 8/bis (operazioni assimilate all’esportazione) DPR 633/72: cessioni con trasporto o spedizione della merce fuori del territorio dei Paesi UE. Sono operazioni non imponibili.
Si dividono a loro volta in:
• Esportazioni dirette: sono cessioni effettuate da un fornitore italiano a un cessionario extra-CEE, per le quali il trasporto o la spedizione della merce possono avvenire a cura del cedente o del cessionario.
• Esportazioni "triangolari": in queste cessioni vi è la partecipazione di tre soggetti:
- un produttore/cedente
- un intermediario/esportatore entrambi residenti in Paesi CEE
- un importatore extra-CEE.
Le due cessioni (dal produttore all’intermediario e da questo all’importatore) sono entrambe non imponibili IVA a condizione che i beni siano inviati nel Paese extra-CEE direttamente dal produttore/cedente.
• Esportazioni indirette: sono cessioni di beni eseguite in sospensione d’imposta, ossia senza applicazione dell’I.V.A., a condizione che l’acquirente possa qualificarsi esportatore abituale e che disponga di un plafond utilizzabile.
N.B.
Per usufruire della non imponibilità IVA nelle esportazioni, è di fondamentale importanza dimostrare la fuoriuscita della merce dal territorio comunitario (far restituire la copia della fattura timbrata in dogana all’estero).
Si dividono a loro volta in:
• Esportazioni dirette: sono cessioni effettuate da un fornitore italiano a un cessionario extra-CEE, per le quali il trasporto o la spedizione della merce possono avvenire a cura del cedente o del cessionario.
• Esportazioni "triangolari": in queste cessioni vi è la partecipazione di tre soggetti:
- un produttore/cedente
- un intermediario/esportatore entrambi residenti in Paesi CEE
- un importatore extra-CEE.
Le due cessioni (dal produttore all’intermediario e da questo all’importatore) sono entrambe non imponibili IVA a condizione che i beni siano inviati nel Paese extra-CEE direttamente dal produttore/cedente.
• Esportazioni indirette: sono cessioni di beni eseguite in sospensione d’imposta, ossia senza applicazione dell’I.V.A., a condizione che l’acquirente possa qualificarsi esportatore abituale e che disponga di un plafond utilizzabile.
N.B.
Per usufruire della non imponibilità IVA nelle esportazioni, è di fondamentale importanza dimostrare la fuoriuscita della merce dal territorio comunitario (far restituire la copia della fattura timbrata in dogana all’estero).