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Contratti internazionali

Non è necessario che il contratto abbia una forma predeterminata, ma è indispensabile che le condizioni di vendita ed eventuali modifiche ad essa siano accettate dalle parti per iscritto (lettere, fax, ordini ecc.), onde evitare spiacevoli conseguenze in caso di controversia. Infatti, non regolando in forma scritta il rapporto commerciale, non si evita di assumere un vincolo giuridico.
 
Si consiglia di utilizzare forme semplici e chiare, affinché possano essere comprese anche da eventuali terze persone coinvolte nell’accordo commerciale.
 
E’ bene sapere che esistono delle convenzioni internazionali che regolano il contratto di compravendita tra imprese appartenenti a Stati diversi. Naturalmente dette convenzioni sono valide nel caso in cui le stesse siano state ratificate dal Paese straniero.


Ma quali sono gli elementi del contratto che dobbiamo definire con il nostro partner?

            Lingua nella quale si scrive (prestando attenzione all’utilizzo di termini che, nella traduzione letterale
             dall’italiano alla lingua straniera e/o viceversa, possano perdere il loro significato originario ed essere male
             interpretati);
            Legge applicabile al contratto (in mancanza di tale elemento vale la Convenzione di Roma del 1980);
            Descrizione della merce (verificarne anche la conformità con eventuali allegati tecnici;
            Conformità della merce ad eventuali campioni;
            Garanzia del prodotto;
            Prezzo della merce con la specifica della valuta;
            Luogo e data di consegna;
        •    Termine di consegna della merce (Inconterms 2000);
            Rimedi in caso di ritardata consegna o mancata consegna (penale o risoluzione del contratto);
            Eventuale ispezione dei prodotti (quando e dove?);
            Eventuale riserva di proprietà;
            Condizioni di pagamento (posticipato – anticipato – contro documenti – credito documentario – assegno –
             altro);
            Applicazione di interessi in caso di ritardato pagamento;
            Documenti che il venditore deve procurare in base al termine di resa prescelto (fattura commerciale –
             documento di trasporto – documento di assicurazione – certificato di origine – certificato di ispezione –
             packing list – altro);
            Non conformità dei prodotti (riduzione del prezzo – sostituzione del prodotto – risoluzione del contratto);
            Esonero di responsabilità per mancato adempimento di qualche obbligazione contrattuale per cause di forza
             maggiore (termini e procedure per la comunicazione del fatto);
            Casi di risoluzione del contratto per entrambe le parti;
            Risoluzione delle controversie (giudice ordinario o arbitrato);
            Foro competente.


Fonte: guida export - Camera di Commercio di Venezia
 
Si fa presente che la Camera di Commercio Internazionale di Parigi ha elaborato uno schema di contratto di vendita internazionale che può essere ordinato – in versione italiana, inglese e francese – presso la sezione Italiana, con sede a Roma, direttamente on line al seguente indirizzo: www.cciitalia.org/venditainternaz.htm

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