Condizioni di pagamento per estero
Cosa dobbiamo concordare con il
nostro partner al momento della stipulazione del contratto di vendita,
in merito alle condizioni di pagamento?
• Il tempo (anticipato – posticipato – contestuale/COD);
• Il modo;
• La moneta (Euro – valuta estera);
• La forma (assegno – bonifico bancario – incasso documentario, semplice o elettronico – credito
documentario);
• Il luogo (Paese del venditore – Paese del compratore – Pese terzo).
Quali sono le modalità di pagamento disponibili?
• Assegno bancario: titolo di credito che contiene l’ordine di pagare una somma determinata ad un
beneficiario, con addebito sul proprio conto corrente bancario
• Lock Box: sistema di incasso degli assegni emessi all’estero all’ordine dell’impresa italiana, senza che
quest’ultima li debba ricevere materialmente in Italia.
• Incasso documentario: forma di pagamento con la quale il venditore dà mandato alla propria banca di
incassare l’importo contro consegna dei documenti rappresentativi della merce. La banca del venditore
trasmette i documenti ad una banca della piazza del compratore che si occuperà dell’incasso. Quindi la
merce e i documenti viaggiano separatamente.
Ci sono tre tipi di incasso documentario:
• Contro pagamento (D/P “documents against payment”);
• Contro accettazione (D/A “documents against acceptance”);
• Contro garanzia bancaria con pagamento differito.
La Camera di Commercio Internazionale ha regolamentato questa forma di pagamento con la pubblicazione n. 522 “Norme uniformi relative agli incassi”.
• Incasso semplice: il pagamento avviene dietro presentazione dei documenti finanziari (cambiale tratta o bill
of exchange, pagherò cambiario o promissory note, ricevute ecc.);
• Incasso elettronico:
• LCR – Lettre de change relevè: incasso elettronico di effetti cambiari tramite una rete
telematica istituita dalla Banque de France;
• IEF – Incasso elettronico de efecto: incasso elettronico di effetti cambiari tramite una rete
telematica istituita dalle banche della Spagna;
• Lastschrift – modalità di incasso a mezzo di note di addebito per crediti derivanti da clienti
tedeschi e austriaci;
• Credito documentario: è una forma di regolamento mediante la quale una Banca, operando su richiesta
del cliente, si impegna ad effettuare - direttamente o tramite una Banca corrispondente estera - una
prestazione (pagamento, negoziazione, accettazione) contro ritiro dei documenti prescritti e sempre che
siano rispettati i termini e le condizioni del credito. L'impegno nasce all'emissione del credito documentario e
si estingue con il pagamento dello stesso.
Questo strumento è quello che più di tutti tutela entrambe le parti, infatti:

L'azienda importatrice che dispone un'apertura di credito documentario offre all'esportatore una forma di pagamento garantita da una Banca e quindi è facilitata nella conclusione della transazione commerciale. Allo stesso tempo si cautela sulla corrispondenza della merce con quella prevista dal contratto richiedendo la presentazione di documenti idonei allo scopo.

L'azienda esportatrice beneficiaria del credito documentario, appronta tranquillamente la fornitura senza timore che eventi estranei possano nel frattempo compromettere la spedizione ed il relativo incasso. Infatti sarà sufficiente presentare i documenti in regola alla banca intermediaria per ottenere il pagamento previsto se l'operazione è a vista, oppure la garanzia del pagamento a scadenza se questo è differito.
Fonte: guida export – Camera di Commercio di Venezia